Registrazione in questura e tassa di soggiorno

Buongiorno, dovrei iniziare la procedura per l’iscrizione ad Alloggiati Web per registrare un paio di scambi estivi (sono probabilmente già in ritardo ma ho avuto molo altro per la testa). Immagino che il team Homeexchange stia ancora approfondendo la questione ma vista la recente decisione del TAR sul decadimento dell’obbligo di riconoscimento di persona degli ospiti secondo voi è meglio aspettare ancora un po’ e vedere se si chiarisce anche la questione comunicazione su Alloggiati Web o comunque quest’ultimo punto rimane in essere? Qualcuno gentilmente mi potrebbe riassumere i passi necessari e come muovermi a Milano? Grazie infinite.
Valeria

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È ufficiale, confermato anche da parte del nostro ufficio legale, che il riconoscimento di persona dei nostri ospiti non è obbligatorio, dunque il check-in può avvenire anche a distanza. Ottima notizia!

Abbiamo aggiornato la FAQ di conseguenza: https://help.homeexchange.com/hc/it/articles/24597666408477-Cosa-richiede-la-legge-per-chi-scambia-casa-in-Italia

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Di Questura di Milano si sta parlando qui, se vuoi accodarti @ValeriaM Richiesta credenziali portale Alloggiati Web – Milano - #24 by VivianaB

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Ciao All, sono nuovo e mi sono appena iscritto. Volevo chiedere a qualcuno sul territorio di Roma che è più esperto di me :slightly_smiling_face: e che ha già messo a disposizione il proprio immobile sul territorio di Roma , se va fatta pagare la tassa di soggiorno agli ospiti e se, sempre su Roma, la Questura stia fornendo le credenziali x il portale Alloggiati Web senza richiesta di CIN/SUAP ?

Buongiorno, aggiorno thread con la risposta del Comune di Roma in merito al pagamento della tassa di soggiorno… non riesco ad evincere se c’è l’obbbligatorietà di applicare la tassa di soggiorno o meno… Gentile contribuente,
l’art. 2 comma 1 del vigente Regolamento sul Contributo di Soggiorno, Deliberazione dell’Assemblea Capitolina, n. 34 del 12/03/2024, così recita:

“Presupposto del contributo è il pernottamento nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico individuati dalla normativa regionale in materia di turismo, nonché negli altri immobili destinati alla locazione breve di cui all’art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, situati nel territorio di Roma Capitale”.

Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.
Pertanto dalla lettura della disciplina sopra riportata, si evince che il Contributo di Soggiorno va riscosso e riversato nel caso in cui si gestisca una Struttura la cui attività sia stata autorizzata dal Dipartimento Turismo a ricevere i Turisti in quanto rientrante nelle tipologie Alberghiere ed Extra Alberghiere e Altre Forme di Ospitalità previste, o nell’ipotesi in cui si configuri una Locazione Breve.

Se l’immobile oggetto di scambio non è ascritto alle categorie citate ed autorizzate, allora il caso potrebbe rientrare nella mera ospitalità, ossia è come ricevere parenti ed amici provenienti da ogni parte del globo.

Un ulteriore aspetto rilevante al fine della non assoggettabilità al contributo è la effettiva reciprocità dei servizi di ricettività resi, tracciabili ed eventualmente dimostrabili qualora l’unità immobiliare destinata a questo tipo di ricettività sia oggetto di controllo e di accertamento.
Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti,
cordiali saluti

questo è l’aspetto che mi attanaglia: si può parlare di reciprocità nel caso in cui non si verifichi uno scambio diretto ma uno scambio di punti GP?

Buongiorno Gianluigi,
da quello che leggo io deduco che no, l’imposta di soggiorno non è dovuta. Indipendentemente dal fatto che lo scambio sia reciproco o con GP, se la sua casa non è una registrata anche come struttura turistico-ricettiva, non rientra nei presupposti del contributo.

Buongiorno Antonella

ti ringrazio per il riscontro. Ultima informazione : la keybox di conseguenza si può utilizzare visto che , come da https://help.homeexchange.com/hc/it/articles/24597666408477-Cosa-richiede-la-legge-per-chi-scambia-casa-in-Italia, è ora permesso di nuovo il check-in da remoto? Vorrei avere una conferma al riguardo perché contattando amministratore di condominio, mi ha detto che è una procedura vietata e che i vigili urbani li rimuovono…

Allora, quello che al momento è consentito, in base alla recente sentenza del TAR del Lazio, è il check-in da remoto, ovvero non necessariamente in presenza.

Poi bisogna tenere conto anche di eventuali normative condominiali e urbane (che potrebbero vietare le keybox sul prospetto dell’edificio, per esempio, per motivi di decoro). In questo caso devi trovare altre soluzioni per far avere le chiavi, es. un amico, un vicino, un negozio. Oppure puoi organizzarti per gestire l’ingresso esterno con app-wifi e poi lasci la key-box all’interno in un punto nascosto che non dia fastidio al condominio, di concerto con l’amministratore.

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Nel frattempo, riguardo all’imposta di soggiorno, abbiamo riepilogato tutto in questo post: Imposta di soggiorno per chi fa scambio casa in Italia: è dovuta? :thinking: